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Sez. 6, Sentenza n. 2944 del 01/10/1996 Cc. (dep. 08/11/1996) Rv. 206082 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Violazione del contraddittorio con la persona offesa - Casi.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206082-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

Può essere proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di accoglimento della richiesta del P.M. di archiviazione non solo nell'ipotesi esplicitamente disciplinata dal sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., ma in ogni ipotesi in cui risulti compromessa la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta stessa, sia perché alla persona offesa - che abbia dichiarato di volerne essere informata ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. - non sia stato dato avviso dell'avvenuta presentazione della richiesta del P.M., sia perché dell'eventuale tempestiva opposizione dell'offeso il G.I.P. non abbia tenuto conto ed abbia omesso di pronunziarsi sulla sua ammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)