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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 06/04/1990 (Rv. 466491 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMME DI DANARO - DEBITO DI VALORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466491-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMME DI DANARO - DEBITO DI VALORE - CONDIZIONI.*

Il debito di restituzione di somme di danaro versate in forza di un contratto dichiarato risolto per inadempimento si configura non come debito di valuta bensì di valore quando riguardi la parte cui sia imputabile l'inadempimento, stante l'identità della sua funzione con quella propria di ogni obbligazione risarcitoria; esso pertanto non si risolve nella mera restituzione della stessa somma a suo tempo riscossa secondo i principi propri della "condictio", ma del corrispondente effettivo valore di essa al momento della restituzione. (Conf 5143/87, mass n 453747; (Conf 2962/82, mass n 420867; (contra 587/90, mass n 465047; (contra 587/90, mass n 465048).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)