Sez. 2, Sentenza n. 587 del 30/01/1990 (Rv. 465047 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FACTA CONCLUDENTIA - RILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FACTA CONCLUDENTIA - RILEVANZA.*
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il riconoscimento dei detti vizi da parte del venditore - fatto questo che ne rende non necessaria la denunzia da parte dell'acquirente - può avvenire anche per facta concludentia, quali ad esempio esecuzione di riparazioni o sostituzioni; l'accertamento circa la portata del riconoscimento dei vizi della cosa venduta è indagine che sfugge al Sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. (Conf 2543/82, mass n 420411; (Conf 3907/81, mass n 414572; (Conf 1008/81, mass n 411634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)