Sez. L, Sentenza n. 826 del 10/02/1989 (Rv. 461850 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - MATURATI IN DIVERSE GESTIONI - RICHIESTE DA PARTE DI LAVORATORE GIÀ PENSIONATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIVA ALTERNATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - MATURATI IN DIVERSE GESTIONI - RICHIESTE DA PARTE DI LAVORATORE GIÀ PENSIONATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIVA ALTERNATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Il lavoratore che abbia già conseguito una pensione non può chiedere la ricongiunzione di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni a norma dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979, come può desumersi sia dall'art. 1 della legge stessa, che prevede che la ricongiunzione è esercitabile facoltativamente ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, sia dall'art. 4, che stabilisce che tutte le ricongiunzioni, anche successive alla prima, sono possibili soltanto fino all'atto del pensionamento. Consegue che, dopo l'attribuzione del trattamento pensionistico senza che sia stata esercitata la facoltà di ricongiunzione, opera il principio della preclusiva alternatività delle prestazioni previdenziali e si consolida una posizione di diritto soggettivo che rende inammissibile un'altra prestazione basata su diversi presupposti, salva la possibilità per il pensionato di far valere al fine del supplemento di pensione i contributi non utilizzabili per la ricongiunzione. (V 5238/88, mass n 459929; (V 3600/88, mass n 458896).*
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)