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Sez. 2, Sentenza n. 1111 del 14/02/1980 (Rv. 404590 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE O PIU INTENSA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404590-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE O PIU INTENSA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella Forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa, e che importi una modificazione materiale della Forma o della sostanza della cosa medesima, con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata ad iniziativa di un solo condomino che se ne assuma tutte le spese. Non sono, invece, innovazioni, tutti gli Atti di maggiore e piu intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilita di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica. (Conf 4592/78, mass n 394265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)