Sez. 3, Sentenza n. 866 del 29/04/1986 Cc. (dep. 12/06/1986) Rv. 173089 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTI DEI DIFENSORI - NOMINA - REQUISITI DI VALIDITÀ - DICHIARAZIONE DELLO STESSO SOSTITUTO - INVALIDITÀ - ASSISTENZA DI TALE DIFENSORE AL DIBATTIMENTO - INEFFICACIA SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTI DEI DIFENSORI - NOMINA - REQUISITI DI VALIDITÀ - DICHIARAZIONE DELLO STESSO SOSTITUTO - INVALIDITÀ - ASSISTENZA DI TALE DIFENSORE AL DIBATTIMENTO - INEFFICACIA SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO.*
La nomina del sostituto del difensore ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., per essere valida, deve essere fatta dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza o con atto scritto, rispettando in questa ultima ipotesi le formalità di cui all'art. 9 R.d. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. In legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modif. (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), mentre non è valida se fatta con dichiarazione dello stesso sostituto. In tal caso, qualora la sostituzione non sia avvenuta a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., il difensore di fiducia non intervenuto a dibattimento perde la qualità di difensore e, quando l'imputato sia stato assistito da altro difensore che abbia partecipato al dibattimento e presentato le conclusioni, non ha effetto sulla regolarità del procedimento che tale ultimo difensore abbia ciò fatto a titolo di difensore di fiducia, assumendo illegittimamente detta qualifica, presentandosi erroneamente come sostituto, o a titolo di difensore di ufficio, dato che in concreto l'imputato è stato assistito e rappresentato nel corso del dibattimento da un soggetto che aveva la piena capacità di svolgere le sue funzioni defensionali. (V mass n 142144; (V mass n 137654; (V mass n 169493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)