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Sez. 3, Sentenza n. 17201 del 04/12/2002 (Rv. 558960 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Corrispettivo "convenuto" ex art. 1591 cod. civ. - Nozione.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558960-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In materia di locazione di immobili urbani, nella nozione di "corrispettivo convenuto" di cui all'art. 1591 cod. civ. deve essere ricompresa ogni obbligazione pecuniaria pattuita, e quindi anche gli oneri accessori condominiali posti convenzionalmente a carico del solo conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)