Sez. 3, Sentenza n. 17201 del 04/12/2002 (Rv. 558960 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Corrispettivo "convenuto" ex art. 1591 cod. civ. - Nozione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In materia di locazione di immobili urbani, nella nozione di "corrispettivo convenuto" di cui all'art. 1591 cod. civ. deve essere ricompresa ogni obbligazione pecuniaria pattuita, e quindi anche gli oneri accessori condominiali posti convenzionalmente a carico del solo conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)