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Sez. 3, Sentenza n. 10733 del 28/10/1993 (Rv. 484108 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Corrispettivo "convenuto" ex art. 1591 cod. civ. - Nozione.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484108-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Il "corrispettivo convenuto" che, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata deve pagare al locatore, fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno, è quello legalmente dovuto in base alle sopravvenute norme di legge imperative che hanno integrato la disciplina delle locazioni del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)