Sez. 3, Sentenza n. 10270 del 01/12/1994 (Rv. 488953 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Obbligo di pagamento del canone - Ammontare - Locazioni abitative - Misura stabilita dalla legge n. 392 del 1978 oltre adeguamento ISTAT annuale - Locazioni non abitative - Aumenti convenuti - Richiesta dell'interessato - Necessità .
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Il canone dovuto dal conduttore inadempiente per il periodo di ritardata restituzione dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., deve essere rapportato, in regime di equo canone, a quello fissato in modo cogente dalla legge e quindi tenendo conto degli adeguamenti annuali ISTAT, nella misura stabilita dalla L. n.392/78, mentre per le locazioni non abitative in regime ordinario le variazioni in aumento presuppongono la convenzione e la specifica richiesta dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)