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Sez. 4, Sentenza n. 13253 del 27/01/2004 Cc. (dep. 18/03/2004) Rv. 227882 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del tribunale - Ricorso per cassazione avverso la revoca - Limitato alla revoca richiesta dall'ufficio finanziario competente - Possibilità di conversione in ricorso ex art. 99 d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227882-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

La revoca del decreto di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato è immediatamente ricorribile in cassazione solo se emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett. d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre negli altri casi, in mancanza di una specifica disciplina, deve applicarsi in via analogica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello (nella fattispecie, la Corte non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ma in base al principio di conservazione dell'impugnazione ha qualificato il ricorso per cassazione quale reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e ha ordinato la trasmissione degli atti al presidente della corte di appello).

Riferimenti normativi: Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 113, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)