Sez. U, Sentenza n. 1911 del 06/07/1973 (Rv. 364981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - AMPLIAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO OLTRE I PUNTI OGGETTO DI GRAVAME - ILLEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - AMPLIAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO OLTRE I PUNTI OGGETTO DI GRAVAME - ILLEGITTIMITA.*
Nel vigente sistema processuale, non avendo l'appello effetto pienamente devolutivo, il riesame deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione, in base al principio tantum devolutum quantum appellatum. E, percio, precluso all'appellante di ampliare, nel corso del giudizio di secondo grado, il tema del dibattito, deducendo nuove doglianze non indicate nell'atto di appello; ed e parimenti preclusa al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non investiti dal gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)