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Sez. L, Sentenza n. 1767 del 18/03/1982 (Rv. 419619 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - FUNZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419619-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - FUNZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, a norma del secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso (depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione) ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione assolve ad una funzione di mera accelerazione del processo e, in Mancanza di un'espressa comminatoria di decadenza per la sua inosservanza nonché per la correlata insussistenza di ostacoli al raggiungimento dello scopo dell'atto, non ha carattere perentorio. Pertanto, la sua violazione - qualora risulti rispettato il termine dilatorio (di natura perentoria) che, a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 435 cod. proc. civ., deve intercorrere fra la data della notifica e l'udienza di discussione - non dà luogo alla inammissibilità dell'appello. (V 5068/80, mass n 408921; (V 2472/80, mass n 406204; (V 5940/79, mass n 402610; (V 5054/79, mass n 401702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)