Sez. 2, Sentenza n. 5870 del 12/06/1998 (Rv. 516408 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Rifiuto del promissario di stipula del definitivo per omessa previsione dell'uso del parcheggio - Inadempimento - Sussistenza - Art. 1460 cod. civ. - Esclusione - Nullità del preliminare - In parte qua - Inserzione automatica di clausola per il trasferimento del diritto reale di uso - Accertamento giudiziale della nullità parziale e integrazione del contratto con la norma imperativa - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
E inadempiente il promissario compratore che, invocando il principio "inadimplenti non est adimplendum", rifiuta la stipula del contratto definitivo di acquisto di un appartamento in un edificio di nuova costruzione perché non è previsto il contestuale trasferimento del diritto reale di uso per il parcheggio, in quanto da un lato il promittente venditore non perciò è inadempiente agli impegni assunti con il contratto, né a suo carico sorge il relativo obbligo di trasferimento "ex lege"; dall'altro il preliminare non è radicalmente nullo, bensì in parte qua, e la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa, che trasferisce il reclamato diritto reale di uso sull'area destinata a parcheggio, avviene non automaticamente, ma per effetto dell'accertamento giudiziale della nullità relativa per contrasto con la individuata norma imperativa, integrativa del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1021, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)