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Sez. 5, Sentenza n. 19647 del 19/04/2011 Cc. (dep. 18/05/2011) Rv. 250179 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Omissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di soggetto sottoposto a custodia cautelare - Diritto del condannato ad essere scarcerato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250179-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

L'omissione o il ritardo dell'ordine di esecuzione, ex art. 656, cod. proc. pen. - nella specie nei confronti di soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere - non incide sull'apertura della fase esecutiva né attribuisce al condannato il diritto alla liberazione, considerato che, nella fase di esecuzione, il rapporto processuale è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile e nessun effetto di rilievo svolge l'ordine di carcerazione, trattandosi di mero adempimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)