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Sez. 6, Sentenza n. 34531 del 21/09/2011 Cc. (dep. 23/09/2011) Rv. 250842 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Passaggio in giudicato - Successiva caducazione - Mantenimento della detenzione - Titolo - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250842-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non determina l'interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa della pena al momento in cui viene disposta l'esecuzione di quest'ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi ragione il titolo espiativo venga successivamente caducato, tale trasformazione non si verifica e la detenzione deve ritenersi mantenuta in forza dell'originario titolo cautelare ed il relativo periodo deve essere computato ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)