Sez. 1, Sentenza n. 39582 del 13/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288958-01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotto - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La mancata traduzione dell'ordine di esecuzione della pena in una lingua nota allo straniero alloglotto ne determina la nullità e la necessità di rinnovarlo in modo conforme al modello legale, ma detta invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)