diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1258 del 07/04/1975 (Rv. 374730 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - LIMITI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374730-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - LIMITI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*

L'art 2120 cod civ stabilisce inderogabilmente che l'indennita di anzianita deve essere proporzionata agli anni di servizio, e che il suo ammontare deve essere quantificato in base all'ultima retribuzione ed alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ma riserva all'autonomia delle associazioni sindacali il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo, consentendo ad esso di fissare contrattualmente la frazione tempo-salario da moltiplicare per gli anni di servizio, salvo che non sussista un minimo legale stabilito per determinate categorie da specifiche Disposizioni. Pertanto, al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio o di intermedio e poi quella superiore di intermedio o di impiegato, non deve necessariamente essere liquidata l'indennita con riferimento esclusivo alla categoria di ultima appartenenza per l'intero periodo del rapporto, ma, se il contratto collettivo prevede diversamente, puo legittimamente farsi luogo alla liquidazione a scaglioni, computando per il periodo trascorso nella categoria inferiore un rapporto tempo-salario diverso. (V 1476/73, mass n 364223; 1400/73, mass n 364082; (V 1216/73, mass n 363771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)