Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 07/05/1973 (Rv. 363771 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONDIZIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONDIZIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*
Sono da considerare legittime le pattuizioni dei contratti collettivi che, nel caso di mutamento di qualifica o di passaggio di categoria del lavoratore, prevedono la liquidazione dell'indennita di anzianita 'a scaglionì; secondo tale sistema l'indennita, che resta pur sempre ancorata all'ultima retribuzione, viene determinata moltiplicando tale ultima retribuzione per un determinato numero di giorni secondo la qualifica e l'anzianita del lavoratore. (V 2290/72, mass n 359639; 2130/72, mass n 359379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)