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Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 07/05/1973 (Rv. 363771 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONDIZIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363771-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONDIZIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA.*

Sono da considerare legittime le pattuizioni dei contratti collettivi che, nel caso di mutamento di qualifica o di passaggio di categoria del lavoratore, prevedono la liquidazione dell'indennita di anzianita 'a scaglionì; secondo tale sistema l'indennita, che resta pur sempre ancorata all'ultima retribuzione, viene determinata moltiplicando tale ultima retribuzione per un determinato numero di giorni secondo la qualifica e l'anzianita del lavoratore. (V 2290/72, mass n 359639; 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)