Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 12/08/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208861 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sanatoria - Ultimazione della costruzione - Esistenza delle tamponature murarie - Necessità - Tamponature da realizzarsi in pannelli prefabbricati non ancora istallati - Condono - Ammissibilità - Esclusione - Circolare ministeriale che considera ultimati i fabbricati per i quali sia prevista la tamponatura con pannelli, anche se non ancora installati - Irrilevanza - Disapplicazione - Legittimità.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La nozione di "ultimazione" dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanatoria edilizia deve essere in ogni caso tratta dalla formulazione dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura (ovvero, quanto alle opere interne o agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente) essendo la normativa del 1985 espressamente richiamata dalla l. 23 dicembre 1994 n. 724. Anche le tamponature dei muri rientrano perciò sicuramente nel concetto di "rustico" di cui si richiede l'ultimazione indipendentemente dal fatto che siano o debbano essere eseguite in muratura o con pannelli prefabbricati, né può trovare applicazione qualunque altra regolamentazione che modifichi, con il significato della norma, il contenuto del precetto penale. Deve perciò essere disapplicata la circolare del ministero dei Lavori pubblici (3357/25 del 30 luglio 1985) nella parte in cui prevede che deve essere considerato ultimato il fabbricato privo di tamponature, quando è previsto che le stesse debbano essere eseguite in prefabbricato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Circ. Minist. Lavori pubblici 30/07/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)