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Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 12/04/1999 Ud. (dep. 26/05/1999) Rv. 213982 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Ultimazione dei lavori - Nozione.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213982-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, al fine dell'applicazione del cd. condono edilizio, l'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. L'esecuzione del cd. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)