Sez. 3, Sentenza n. 7140 del 05/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211212 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Ultimazione - Nozione - Differenza in materia di condono edilizio.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia la nozione di ultimazione assume un diverso significato se prospettata ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato edilizio ovvero del condono edilizio. Nel primo caso deve ritenersi esistente detto requisito quando siano state eseguite anche le rifiniture. In materia di condono trova invece applicazione il concetto stabilito dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n.47; tale norma considera ultimato uno stabile qualora sia completato il rustico ed eseguita la copertura.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)