Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 04/03/2004 (Rv. 570790 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Istanza di prosecuzione proposta anteriormente al passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale - Riattivazione del processo sospeso - Nullità della relativa sentenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
L'articolo 298 cod. proc. civ., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)