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Sez. 2, Sentenza n. 7519 del 18/06/1992 (Rv. 477819 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Effetti | Divieto di compiere atti del procedimento - Estensione agli atti diretti alla riattivazione del processo - Esclusione - Sospensione necessaria del processo - Istanza di prosecuzione proposta anteriormente al passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale - Nullità - Esclusione - Revocabilità - Condizioni - Conseguenze - Assenza di entrambe le parti all'udienza fissata per la prosecuzione ed all'udienza successiva fissata ex art. 181 o 309 cod. proc. civ. - Cancellazione della causa.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477819-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Effetti

L'articolo 298 cod. proc. civ., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, non implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo che sono anzi previsti e disciplinati dal precedente art. 297. Pertanto, l'istanza di prosecuzione del processo ex art. 297 cod. proc. civ., ancorché proposta prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale, che ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. ha provocato la sospensione del processo, non è affetta da nullità, al pari del successivo decreto che fissa la nuova udienza, bensì soltanto revocabile, con ulteriore sospensione del giudizio, ove espressamente dedotto da una delle parti presenti alla detta udienza. Ne consegue che, ove entrambe le parti siano rimaste assenti in tale udienza ed in quella successivamente fissata ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo con possibilità di riassunzione della stessa nel termine di un anno ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. sotto pena dell'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)