diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23836 del 23/12/2004 (Rv. 581549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Istanza di prosecuzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inammissibilità - Atti compiuti - Nullità - Incidenza sul termine rituale per la riassunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298 cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che gli atti comunque compiuti in tale periodo, vale a dire fino al venir meno della causa della sospensione, sono radicalmente nulli e non producono alcun effetto, meno che mai quello di determinare uno spostamento del termine per la riassunzione del processo, decorrente ineludibilmente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione effettuata "ante tempus" comporta la nullità di tutti gli atti compiuti, i quali non potranno spiegare alcuna efficacia nel processo riassunto tempestivamente dopo la cessazione della causa di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)