Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 20/08/1993 (Rv. 483514 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Mandato - Conferimento per l'incasso di crediti al fine di estinguere, attraverso la loro compensazione, debiti verso il mandatario - Revoca - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Il principio della conservazione, anche a seguito del fallimento del mandante, del così detto mandato in "rem propriam" - conferito cioè anche nell'interesse del mandante - non è assoluto, dovendosi riconoscere l'ammissibilità della revoca, ad iniziativa del curatore, per giusta causa, quale ricorre in tutti i casi in cui la persistenza del rapporto si pone in contrasto con i fini del fallimento e quale può, pertanto, verificarsi anche in presenza di un mandato per l'incasso di crediti che persegua finalità di estinzione di debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei crediti stessi attuabile con la loro cessione, ma in modo indiretto, attraverso la loro compensazione col debito del mandatario avente ad oggetto il versamento delle somme incassate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)