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Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 21/02/1991 (Rv. 471044 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Sanzioni pecuniarie irrogate per infrazioni valutarie - Principio della personalità e della intrasmissibilità agli eredi delle obbligazioni conseguenti - Entrata in vigore del principio in pendenza del giudizio di Cassazione sulla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni per infrazioni anteriori - Morte della parte - Richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Deposito del certificato di morte - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471044-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi

Il sopravvenire della morte della parte - che è evento inidoneo a determinare effetti interruttivi, allorché si verifichi nel corso del giudizio di cassazione - non può essere documentato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., al diverso fine di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, allorché il suddetto giudizio abbia ad oggetto la questione della legittimità di sanzioni pecuniarie irrogate per infrazioni valutarie riferibili a periodi anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno, in pendenza del giudizio medesimo, prima sancito (art. 23 del d.P.R. n. 454 del 1987, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 599 del 1986) e poi ribadito (art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988, attuativo della delega di cui all'art. 1, comma terzo della stessa legge n. 599 del 1986) il principio della personalità delle obbligazioni conseguenti a siffatte sanzioni e dell'intrasmissibilità agli eredi. Ciò, in quanto, non potendosi analogo principio desumere dalla previgente normativa in modo incontrovertibile ed essendo ugualmente disputabile se il menzionato jus superveniens possa trovare applicazione, difetta il requisito della incontrovertibilità della sopravvenuta carenza di interesse, che condiziona la possibilità della declaratoria suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 26/09/1986 num. 599 art. 1, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)