Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 09/04/1998 (Rv. 514396 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Appartamento del portiere - Condizioni - Trasferimento, unitamente all' unità abitativa, della quota proporzionale - Necessità - Pertinenza dell'edificio - Presupposti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
Per la comproprietà dei condomini sull'appartamento destinato ad alloggio del portiere occorre o che esso sia contemplato tra le parti comuni nei trasferimenti delle singole unità abitative o che, per la stabilità di tale destinazione e per le caratteristiche strutturali e funzionali dell'appartamento, questo costituisca pertinenza del fabbricato.
Riferimenti normativi: DPR 09/04/1956 num. 1265, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)