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Sez. 3, Sentenza n. 8338 del 12/04/2011 (Rv. 617667 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Opposizione in compensazione di un credito in corso di accertamento in separato giudizio in corso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617667-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

Sebbene l'accertamento dell'esistenza del credito opposto in compensazione possa essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere, siffatto accertamento non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso, e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)