Sez. 1, Sentenza n. 325 del 14/01/1992 (Rv. 475293 - 01)
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale | Deduzione in compensazione di un credito da accertarsi in un separato giudizio in corso - Inammissibilità - Conseguenze - Decisione sul credito oggetto della domanda principale - Sospensione - Ammissibilità - Esclusione - Invocabilità della sospensione ex artt. 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)