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Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 14/05/1981 (Rv. 413743 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO E DEL CURATORE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413743-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO E DEL CURATORE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFICACIA.*

La disposizione dell'art 100 RD 16 marzo 1942 n 267 (legge fallimentare) che esclude la legittimazione del fallito e del curatore all'impugnazione dei crediti ammessi, limitandola ai soli creditori, manifestamente non si pone in contrasto ne con l'art 3 cost - non potendo invocarsi il principio di uguaglianza per accomunare la posizione di tutti i cittadini a quella del fallito - ne con l'art 24 cost - che non impone l'attribuzione ad ogni soggetto di identici strumenti processuali per la tutela dei propri diritti - in quanto e comunque assicurata al fallito la possibilita di contestare i crediti ammessi, sia in Sede di formazione dello stato passivo (art 95 legge fallimentare), sia nell'adunanza fissata per la sua verificazione (art 16 legge fallimentare), senza tacere, poi, che il provvedimento emesso dal giudice delegato ha una sua efficacia limitata all'interno della procedura concorsuale e per i fini di tale procedura, con la conseguenza che da tale provvedimento - se positivo - non discende per il singolo creditore un titolo per fondare una pretesa esecutiva individuale, al termine della procedura, mentre se negativo, non e escluso il diritto del creditore di far valere il suo credito nei confronti del fallito, tornato in bonis. (V 2825/79, mass n 399142; (V 2671/77, mass n 386340; (V 195/75, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)