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Sez. 2, Sentenza n. 1331 del 21/02/1996 (Rv. 495938 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti connessi - Riunione - Potere del giudice di merito - Insindacabilità - Autonomia delle cause riunite - Permanenza - Conseguenze - Autonome impugnazioni.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495938-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. ha carattere facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. Tuttavia, le cause riunite conservano la loro autonomia, senza che si fondino i relativi elementi, con conseguente possibilità e necessità di individuazione delle singole statuizioni relative a ciascuna causa al fine di autonome impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)