Sez. 2, Sentenza n. 1331 del 21/02/1996 (Rv. 495938 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti connessi - Riunione - Potere del giudice di merito - Insindacabilità - Autonomia delle cause riunite - Permanenza - Conseguenze - Autonome impugnazioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. ha carattere facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. Tuttavia, le cause riunite conservano la loro autonomia, senza che si fondino i relativi elementi, con conseguente possibilità e necessità di individuazione delle singole statuizioni relative a ciascuna causa al fine di autonome impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)