Sez. 5, Sentenza n. 4955 del 25/11/1994 Cc. (dep. 29/12/1994) Rv. 200624 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Presunzioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275, cod. proc. pen. - Prevalenza della seconda sulla prima - Ragione: maggiore specificità - Conseguenze.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)
La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistono gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'art. citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", essendo dotata di maggiore specificità, prevale sull'altra, "in malam partem". Da ciò deriva: a) che, per applicare la custodia in carcere a chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 275, quarto comma cod. proc. pen., il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato; b) che, anche per quelle imputazioni, ove le esigenze cautelari non siano tali da giustificare la custodia in carcere, vanno applicate le altre misure cautelari, meno gravose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)