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Sez. L, Sentenza n. 153 del 08/01/2009 (Rv. 606180 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS ex art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 - Presupposti - Spettacolo - Nozione e portata - Fattispecie relativa a prestazione rese in sala di incisione senza la presenza di pubblico.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606180-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai fini dell'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo in base all'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, per "spettacolo" deve intendersi una manifestazione a carattere artistico-ricreativo indirizzata ad un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione può avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in piazza, spettacolo teatrale) ovvero a distanza di tempo e di luogo, mediante la riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il c.d. "scaricamento" da un sito informatico; sicché, la presenza del pubblico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere artistico, mentre, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata ad un numero indeterminato di persone. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso l'obbligo contributivo in riferimento a prestazioni rese in sala di incisione da orchestrali, tecnici del suono, cantanti di musica leggera e disk-jockey; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio tale sentenza, investendo, altresì, il giudice del rinvio della valutazione sulla incidenza dello "jus superveniens" costituito dall'art. 43 della legge n. 289 del 2002).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)