Sez. L, Sentenza n. 2729 del 04/05/1984 (Rv. 434778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE A SEGUITO DI RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DI QUEST'ULTIMO DI STIPULARE IL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE A SEGUITO DI RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DI QUEST'ULTIMO DI STIPULARE IL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
L'avviamento al lavoro da parte del competente ufficio provinciale, a seguito di richiesta del datore di lavoro costituisce nel lavoratore un diritto alla stipulazione del contratto, anche se il corrispondente Obbligo dell'imprenditore non è suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. in quanto il sistema del collocamento riserva all'autonomia delle parti, in Sede di stipulazione del contratto, la concreta Determinazione di molteplici ed essenziali elementi sicché non risulta sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che la sentenza costitutiva dovrebbe sostituire. Conseguentemente, il rifiuto del datore di lavoro di stipulare il contratto è sanzionato dal risarcimento del danno subito dal lavoratore a cagione della mancata assunzione, salvo che non sussista una giusta causa per tale rifiuto, quale è quella prevista dall'art. 15 comma quinto della legge 29 aprile 1949 n. 264 o quella derivante dal difetto di elementi essenziali per la stipulazione di un valido contratto, tra i quali rientra anche l'idoneità fisica del lavoratore. (V 3592/82, mass n 421553).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)