Sez. L, Sentenza n. 3592 del 12/06/1982 (Rv. 421553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO - PROCEDURA CONCORSUALE SECONDO LE NORME PREDETERMINATE NEL BANDO - INOSSERVANZA DI QUESTE ULTIME - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDONEITÀ FISICA DEL CANDIDATO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTO - PREVIO ACCERTAMENTO - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA A SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA PREDETTA IDONEITÀ - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA SENTENZA COSTITUTIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO - PROCEDURA CONCORSUALE SECONDO LE NORME PREDETERMINATE NEL BANDO - INOSSERVANZA DI QUESTE ULTIME - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDONEITÀ FISICA DEL CANDIDATO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTO - PREVIO ACCERTAMENTO - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA A SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA PREDETTA IDONEITÀ - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA SENTENZA COSTITUTIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In materia di Costituzione di rapporto di lavoro a seguito di bando di assunzione da parte di un ente pubblico economico, lo stesso ente, espletate le prove del concorso, è obbligato a compiere la procedura concorsuale secondo le norme predeterminate nel bando e, qualora non vi adempia, il giudice può pronunciare sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con efficacia ex nunc, sempreché tutti gli elementi ed i presupposti del relativo contratto, compreso quello dell'idoneità fisica del candidato, risultino già accertati, se necessario anche nel corso del giudizio, non potendo detta sentenza essere condizionata al successivo accertamento degli indicati elementi e presupposti, e, in particolare, al successivo accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici, giacché questo deve precedere, come presupposto essenziale della medesima, la Costituzione del rapporto di lavoro. Lo stabilire se esistano o meno elementi sufficientemente determinati per addivenire alla pronuncia costitutiva anzidetta integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, salvo l'Obbligo del medesimo di fornire, al riguardo, una motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)