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Sez. U, Sentenza n. 1398 del 14/02/1997 (Rv. 502442 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Repressione della condotta antisindacale - Esclusione dalle trattative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502442-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da un'associazione sindacale che - pur formalmente diretta all'annullamento (per asserita disparità di trattamento) di una circolare emessa dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio avente ad oggetto la costituzione delle rappresentanze sindacali - abbia ad oggetto l'esclusione dalle trattative per la sottoscrizione dei protocolli d'intesa, recepiti nella circolare medesima e che quindi concerna l'esercizio della libertà sindacale, atteso che occorre aver riguardo non già al provvedimento richiesto ("petitum" formale), ma alla consistenza (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) della situazione soggettiva fatta valere in giudizio ("petitum" sostanziale), sempre che non sia ipotizzata la lesione di situazioni soggettive di pubblici dipendenti, né venga richiesta la rimozione di provvedimenti inerenti a singoli rapporti di pubblico impiego, secondo il criterio previsto in materia di comportamenti antisindacali dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 6 legge 12 giugno 1990 n. 146, e tenendo conto che in tale materia non opera il divieto per il giudice ordinario di annullamento degli atti della pubblica amministrazione. 1

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)