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Sez. 3, Sentenza n. 8585 del 02/06/2000 Ud. (dep. 28/07/2000) Rv. 217184 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Sindaco ed assessori comunali - Delega di funzioni - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217184-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro nell'ambito di un ente pubblico territoriale, quale un Comune, attesa la posizione di garanzia del Sindaco - e degli assessori, la delega di funzioni in favore di altri soggetti, quale il dirigente o il funzionario preposto, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo ai deleganti, solo ove gli organi elettivi siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato, e non siano neppure stati informati di tali inadempienze, così da escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)