Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/03/2000 Ud. (dep. 06/02/2001) Rv. 219424 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Titolare di impresa di grande dimensione - Ripartizione interna di compiti - Esenzione da responsabilità - Limiti - Conoscenza di situazioni di inadempienza - Ingerenza attraverso apposite direttive - Presupposti della responsabilità - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie della Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)