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Sez. 4, Sentenza n. 12413 del 08/10/1999 Ud. (dep. 30/10/1999) Rv. 215009 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Preposto - Delega - Esenzione di responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215009-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Non può essere ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di una società che, avendo approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attività, ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto amministratore, nel più generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo di sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto (tra cui, dimensioni dell'organizzazione, peculiarità del comportamento tenuto, episodicità del fatto). (Fattispecie di annullamento per difetto di motivazione della sentenza del giudice di merito di condanna dell'amministratore in relazione alla morte del lavoratore che stava caricando grossi tubi su un autoarticolato).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)