Sez. 3, Sentenza n. 4562 del 06/07/1983 (Rv. 429439 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE RESA CON SENTENZA ANZICHÉ CON ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE RESA CON SENTENZA ANZICHÉ CON ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di pagamento di onorari, competenze e spese, in favore di avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali civili, la decisione sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorché resa con sentenza, anziché con ordinanza, ai sensi dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, in esito a procedura camerale, resta sottratta all'appello, ed è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (Conf 532/82, mass n 418244; (Conf 4701/81, mass n 415427).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)