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Sez. L, Sentenza n. 1029 del 07/02/1983 (Rv. 425795 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMO ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1983-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425795-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMO ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA.*

I vizi attinenti al luogo di notificazione e alla persona presso la quale la impugnazione deve essere notificata a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. non importano inesistenza della notificazione ma solo nullità sanabile ex tunc, a norma dell'art. 156 commi primo e terzo cod. proc. civ., attraverso la Costituzione in giudizio della parte ovvero, in caso di mancata Costituzione della parte, attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ.. pertanto in un giudizio di appello, soggetto al rito del lavoro, la Costituzione dell'appellato, al quale il ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente proposto mediante deposito in cancelleria a norma dell'art. 434 cod. proc. civ., sia stato notificato personalmente, comporta la sanatoria della nullità della notificazione. (V 2032/81, mass n 412752; (V 31/79, mass n 396041; (Conf 2032/81, mass n 412752; (Conf 31/79, mass n 396041).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)