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Sez. L, Sentenza n. 5510 del 23/06/1987 (Rv. 454040 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE MEDIANTE NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE EX ART. 392 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - LIMITI - INOSSERVANZA DI TALE NORMA - NULLITÀ - SANATORIA - MEZZI - EFFICACIA "EX TUNC".*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454040-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE MEDIANTE NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE EX ART. 392 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - LIMITI - INOSSERVANZA DI TALE NORMA - NULLITÀ - SANATORIA - MEZZI - EFFICACIA "EX TUNC".*

La disposizione del secondo comma dell'art. 392 cod. proc. civ. - secondo cui la riassunzione deve essere fatta mediante notifica alla parte personalmente a norma dell'art. 137 e seguenti dello stesso codice - non contrasta con i principi informatori e la struttura del processo del lavoro, nel quale pertanto è pienamente applicabile, ma la sua inosservanza costituisce nullità sanabile, con effetto ex tunc (art. 156, primo e terzo comma, cod. proc. civ.), in conseguenza della Costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto o, in Mancanza, con la rinnovazione prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., del pari compatibile con la specialità del rito. (V 5578/85, mass n 442772; (V 1029/83, mass n 425795; (V 1029/83, mass n 425796; (V 867/82, mass n 418707).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)