Sez. U, Sentenza n. 919 del 21/12/1999 (Rv. 532402 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Dichiarazione formalmente unilaterale del cliente in sede di conferimento dell'incarico - Cliente straniero - Patto di quota lite - Valutazione di sussistenza del medesimo da parte del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare - In relazione ad addebito di appropriazione indebita - Ammissibilità - Normativa straniera sulle donazioni - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE
Il carattere formalmente unilaterale di una dichiarazione, rilasciata dal cliente all'avvocato in occasione del conferimento di un incarico professionale ed attinente al compenso del professionista, non rende giuridicamente ingiustificata la conclusione cui pervenga in sede di giudizio disciplinare il Consiglio nazionale forense, il quale, in considerazione del contesto in cui si collochi l'assunzione dell'obbligazione, compia una valutazione complessiva delle pattuizioni e ritenga la sussistenza di un patto di quota lite, inidoneo per la sua nullità a norma dell'art. 2233, terzo comma, cod. civ. a giustificare l'appropriazione da parte del professionista di un'ingente somma di spettanza del cliente. E in relazione a una simile qualificazione deve ritenersi priva di rilevanza la disciplina sulle donazioni del diritto nazionale del cliente cittadino straniero, nonostante il rinvio dell'art. 56, legge n. 218 del 1995, alla legge nazionale del donante. (Nella specie la dichiarazione, rilasciata da una cittadina statunitense vittima di un incidente stradale, prevedeva il diritto dell'avvocato a trattenere dal risarcimento conseguito l'importo eccedente una somma predeterminata di modesta entità rispetto al risarcimento effettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)