Sez. L, Sentenza n. 5001 del 15/11/1977 (Rv. 388617 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - RAPPORTO DI LAVORO ESAURITO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - STABILITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - RAPPORTO DI LAVORO ESAURITO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - STABILITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Non ha, percio, i caratteri della stabilita il rapporto di lavoro esaurito prima dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, che conferisce stabilita ai rapporti di lavoro da esso disciplinati, e non regolato da norme del pubblico impiego, ne da norme speciali, ne da pattuizioni che diano al rapporto di lavoro una tutela di pari intensita. (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)