Sez. 3, Sentenza n. 4840 del 07/10/1985 (Rv. 442240 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE ORALE IN UDIENZA - AMMISSIBILITÀ - NOTIFICA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE ALLE CONTROPARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPOSTO - CONTUMACIA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE ORALE IN UDIENZA - AMMISSIBILITÀ - NOTIFICA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE ALLE CONTROPARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPOSTO - CONTUMACIA.*
L'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli Atti esecutivi formulate nel corso del procedimento esecutivo possono essere proposte anche oralmente in udienza, non essendo richieste a pena di nullità le forme di cui agli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, cod. proc. civ.; in tali casi la notificazione dello atto di opposizione si considera effettuata alle controparti, rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza nella quale l'opposizione è proposta, per cui l'opposto, se non si costituisce nel conseguente giudizio di cognizione, deve ugualmente ritenersi che sia stato parte in esso, ancorché contumace. (V 1544/80, mass n 405106; (V 352/72, mass n 356228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)