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Sez. L, Sentenza n. 7923 del 12/08/1998 (Rv. 517978 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Controversia relativa a dimissioni del lavoratore - Competenza per territorio - Luogo di recapito al datore di lavoro della comunicazione di dimissioni - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517978-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Nelle controversie di lavoro nautico svoltosi in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza tra prestazione d'attività e riposi compensativi a terra -, a norma dell'art. 603 cod. nav., competente per territorio in ordine alla controversia avente ad oggetto le dimissioni del lavoratore è il giudice del luogo di cessazione del rapporto e, cioè - avuto riguardo alla natura delle dimissioni che costituiscono atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro e alla circostanza che la disciplina collettiva per il caso di dimissioni non prevede che l'armatore sia tenuto a comunicare all'altra parte la cancellazione dal turno -, il giudice del luogo nel quale al datore di lavoro è stata recapitata la comunicazione delle dimissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)