Sez. L, Sentenza n. 7907 del 26/04/2004 (Rv. 572320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Configurabilità - Esclusione - Clausole generali di correttezza e buona fede - Inapplicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a incentivi all'esodo dal servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione di un incentivo al prepensionamento - aveva negato il diritto di due lavoratori dimissionari di fruire del beneficio accordato ad altri colleghi cessati dal lavoro in epoca immediatamente anteriore e successiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)