Sez. 1, Sentenza n. 27080 del 07/12/2005 (Rv. 586370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale in materia di ricongiungimento familiare - Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi alla Corte d'appello - Decreto di improcedibilità - Configurabilità - Esclusione - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimento camerale ex art. 30, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall'impulso officioso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)