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Sez. 1, Sentenza n. 30004 del 05/06/2013 Cc. (dep. 12/07/2013) Rv. 256215 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi - Giudice competente - Quello che ha emesso l'ultima sentenza di condanna - Configurabilità - Rilevanza della sentenza di proscioglimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256215-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

L'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)