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Sez. L, Sentenza n. 817 del 23/02/1977 (Rv. 384419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - ESAME LIMITATO ALLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLA PRETESA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - ESAME LIMITATO ALLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLA PRETESA - ILLEGITTIMITA.*

La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, dev'essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nel suo contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalita che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte e altresi le corrispondenti offerte di prove, tenendosi inoltre conto non solo della manifestazione di volonta specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente esser desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti. Quando, pertanto, il giudice del merito, applicando i suddetti criteri, pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda, egli, pronunciando su di esso, fa corretto uso del suo potere-dovere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo sostanziale contenuto di essa. (V 837/76, mass n 379499).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)